Onorevoli Deputati! - L'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
Al momento attuale, tenuto conto dello stadio cui è giunto l'iter procedimentale di approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2006 e della sospensione dei lavori parlamentari in occasione delle festività natalizie, è da escludersi che detta data possa collocarsi in un momento anteriore al 15 gennaio 2007.
Si è ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dalla legge n. 11 del 2005 e di adottare, con lo strumento del decreto-legge, misure urgenti volte ad adeguare la legislazione interna agli obblighi di recepimento discendenti dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, resa in causa C-460/02, che non avrebbero potuto utilmente essere inserite nella legge comunitaria in corso di approvazione.
Il termine di recepimento previsto per la trasposizione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, infatti, scadrà il prossimo 31 dicembre.
Per quanto attiene all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia innanzi citata, è stata già avviata procedura d'infrazione, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, giunta ormai alla sua fase terminale, alla quale occorre porre rimedio al fine di scongiurare il rischio concreto di un prossimo deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia.
I presupposti costituzionali di necessità ed urgenza sono, in via generale, da rinvenirsi negli obblighi comunitari di adeguamento del diritto interno, ai quali allude il citato articolo 10 della legge n. 11 del 2005, e, in particolare, nelle esigenze che saranno via via illustrate trattando dell'articolato.
Articolo 1.
L'articolo 1 ed il successivo articolo 2 forniscono attuazione alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 177 del 30 giugno 2006.
La prima delle citate direttive disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il relativo esercizio; l'altra l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
Entrambe le direttive costituiscono testi coordinati (cosiddette «rifusioni») di precedenti testi normativi che hanno già disciplinato la materia. In particolare la direttiva 2006/48/CE riformula la direttiva 2000/12/CE, più volte modificata, da ultimo dalla direttiva 2006/29/CE; la direttiva 2006/49/CE riformula la direttiva 93/6/CEE, più volte modificata, da ultimo della direttiva 2005/1/CE.
Va detto che buona parte delle disposizioni contenute nelle due direttive (2006/48/CE e 2006/49/CE) è stata già trasposta nel nostro ordinamento in occasione del recepimento delle direttive riformulate. Ora, pertanto, l'obbligo di recepimento investe soltanto quelle disposizioni che non costituiscono mera riformulazione di preesistenti norme comunitarie. Entrambe le direttive impongono agli Stati membri di adottare le occorrenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro la data del 31 dicembre 2006.
La direttiva 2006/48/CE reca disposizioni tendenti a facilitare l'accesso all'attività
Articolo 2.
L'articolo 2 reca novelle al citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF), per l'adeguamento alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
I motivi di necessità ed urgenza che giustificano, in parte qua, l'intervento urgente del Governo sono stati esposti nell'esplicazione dell'articolo 1 e ad essi rinvia.
Le modifiche recate al TUIF dal presente articolo riguardano gli ambiti di seguito illustrati.
Vigilanza regolamentare e informativa. Con novella all'articolo 6, comma 1, lettera a), del TUIF, vengono introdotti a carico degli intermediari del mercato mobiliare gli obblighi informativi al pubblico (cosiddetto «terzo pilastro») previsti dalla direttiva. Inoltre, mediante l'introduzione di un nuovo comma 1-bis nel medesimo articolo 6, con disposizione analoga a quella prevista per le banche agli articoli 53 e 67 del TUB, come modificati dal presente decreto, si introduce la possibilità per gli intermediari del mercato mobiliare di avvalersi di sistemi interni di misurazione dei rischi e di utlizzare i «rating» rilasciati da soggetti esterni, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Interventi sui soggetti abilitati. La modifica all'articolo 7 del TUIF costituisce l'omlogo delle modifiche agli articoli 53, 67 e 107 del TUB, dando anch'essa attuazione all'articolo 136, paragrafo 1, lettera d), della CRD. I provvedimenti interdittivi previsti dall'articolo 7, comma 2, come modificato dal presente decreto, lasciano salvi quelli già previsti dall'articolo 51 del medesimo testo unico in materia di intermediazione finanziaria.
Composizione del gruppo. Come già osservato con riferimento alle modifiche del TUB, il ruolo della vigilanza consolidata viene ampliato e rafforzato dalle nuove disposizioni comunitarie, anche in un'ottica sopranazionale. Al fine di attuare tale rafforzamento, è necessario coordinare la nozione di gruppo bancario e di gruppo di imprese di investimento con le corrispondenti nozioni delle direttive comunitarie e attribuire all'autorità di vigilanza il potere di dettare disposizioni vincolanti nei confronti di tutte le componenti del gruppo così individuato. Pertanto, con riferimento al TUIF viene introdotta una vigilanza consolidata sul gruppo di imprese di investimento, fino ad oggi prevista solo come facoltà dell'autorità di vigilanza, del tutto analoga a quella bancaria. A tale fine sono state apportate le seguenti modifiche agli articoli 11 e 12 del TUIF:
a) viene sancita l'obbligatorietà della vigilanza consolidata dei gruppi di società di intermediazione mobiliare (SIM) [articoli 11, comma 1, lettera b), e 12, comma 1, novellati];
b) è contemplata l'ipotesi di presenza, all'interno del perimetro del gruppo di SIM, di banche non soggette a vigilanza consolidata ai sensi del TUB [articolo 11, comma 1, lettera b), novellato];
c) è introdotto l'albo dei gruppi di SIM (articolo 11, comma 1-bis, introdotto con novella);
d) viene stabilita la possibilità per la Banca d'Italia di esentare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, i gruppi di SIM dall'obbligo di calcolare i requisiti patrimoniali a livello consolidato (articolo 12, comma 1-bis, introdotto con novella);
e) in analogia alla proposta relativa ai gruppi bancari (articolo 67 del TUB), è
f) viene individuato il novero dei soggetti, diversi da quelli compresi nel gruppo soggetto a vigilanza consolidata, nei cui confronti, in presenza di legami partecipativi o di controllo, gli organi di vigilanza possono richiedere dati e informazioni ed effettuare ispezioni (articolo 12, commi 3 e 5).
Articolo 3.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 18, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione ex articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea n. 1999/4472 e dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avviata per inesatto recepimento della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
La medesima disposizione è già prevista all'articolo 23 del disegno di legge comunitaria 2006, approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 19 dicembre e in attesa di essere nuovamente esaminato dalla Camera dei deputati, in seconda lettura (atto Camera n. 1042-B). Occorre, tuttavia, riproporla nel presente decreto, in modo da consentirne l'immediata entrata in vigore e scongiurare il deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
La Commissione europea ha, infatti, diffidato il Governo italiano a predisporre le misure di adeguamento alla sentenza di condanna sopra citata entro il termine del 15 gennaio 2007, scaduto il quale provvederà inderogabilmente ad adire la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con richiesta di pesanti sanzioni pecuniarie.
Occorre precisare che tale decisione era infatti già stata deliberata lo scorso 12 dicembre e successivamente sospesa solo a seguito dell'annuncio dell'esistenza di un'iniziativa legislativa tesa a soddisfare le richieste della Commissione.
Quanto ai contenuti del presente decreto, giova ricostruire brevemente le modifiche che hanno interessato la disposizione in conseguenza della pendenza della procedura d'infrazione.
L'originaria formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999 (attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità), censurata dalla Corte di giustizia, prevedeva, in caso di trasferimento delle attività concernenti i servizi di assistenza a terra negli aeroporti, «l'obbligo» del nuovo gestore di assumere il personale operante alle dipendenze del precedente.
Al fine di dare esecuzione alla sentenza, l'articolo 14 è stato riformulato, eliminando l'obbligo del nuovo gestore di riassumere il personale e prevedendo che l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in caso di trasferimento delle attività concernenti servizi di assistenza a terra, assicuri l'applicazione delle misure di protezione sociale, «privilegiando» il reimpiego del personale in possesso di determinati requisiti. Tuttavia, in data 4 aprile 2006, la Commissione europea ha emesso parere motivato ritenendo che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, anche nella formulazione attuale, non garantisce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, in quanto, di fatto, «privilegiare» il reimpiego vuol dire obbligare il nuovo gestore a riassumere il personale del precedente gestore.
La formulazione oggetto della proposta emendativa non contiene più gli aspetti confliggenti con la disciplina comunitaria concernente la liberalizzazione dei servizi aeroportuali, in quanto prevede che, in caso di trasferimento delle attività di assistenza a terra, il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di «opportune forme di concertazione».
Articolo 4.
Con ordinanza del 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, recante «Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terza alinea», fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del relativo procedimento sommario. Ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, data l'assoluta urgenza di provvedere, sentita la regione Liguria, la norma provvede a sospendere l'applicazione della suddetta legge regionale per dare corretto e immediato adempimento all'obbligo comunitario.
Articolo 5.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, i Paesi partecipanti costituiscono le agenzie nazionali per l'attuazione delle azioni del programma comunitario a livello nazionale. L'organismo costituito come Agenzia nazionale deve avere personalità giuridica autonoma e, quindi, un Ministero non può essere designato come Agenzia nazionale.
Ne consegue che l'attuale struttura incardinata presso il Ministero della solidarietà sociale, che opera in assenza di un formale atto istitutivo come semplice articolazione funzionale all'interno di una direzione generale, non risponde ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria.
Infatti, l'attuale struttura non ha personalità giuridica ed è organicamente e funzionalmente inserita nel Ministero della solidarietà sociale. In tal senso, la medesima risulta del tutto priva della necessaria autonomia prevista dalla citata decisione n. 1719/2006/CE.
L'articolo in esame prevede quindi l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani con sede in Roma, che sostituirà l'attuale struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale, che verrà conseguentemente soppressa. Peraltro, la Commissione europea prevede espressamente, nei documenti preparatori del nuovo programma «Gioventù in azione», che la nuova Agenzia nazionale subentri nella titolarità di tutti i rapporti eventualmente pendenti in capo alle precedenti strutture nazionali.
In base al citato articolo 8, l'Agenzia deve offrire garanzie finanziarie sufficienti, preferibilmente provenienti da un'autorità pubblica, e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinata a gestire.
La costituzione di un'Agenzia di diritto pubblico assicura quindi una garanzia di maggiore solidità e stabilità.
In relazione alla necessità ed urgenza che giustifica il ricorso al decreto-legge si evidenzia l'imminenza dell'entrata in vigore, a gennaio 2007, del programma «Gioventù in azione». Pertanto, al fine di consentire all'Italia di partecipare sin dall'inizio al programma comunitario, che prevede l'assegnazione di risorse per circa 800 milioni di euro, e di non perdere i contributi comunitari previsti dall'articolo 13 della predetta decisione per le spese di funzionamento delle strutture nazionali (pari a circa euro 650.000 annui), l'Italia deve adeguarsi entro la fine del 2006 agli obblighi comunitari, istituendo un'Agenzia nazionale con personalità giuridica e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per le politiche giovanili, e dal Ministro della solidarietà sociale, che provvederanno in via transitoria anche alla gestione fino all'assunzione delle funzioni da parte degli organi statutari.
Articolo 6.
L'articolo 6, esclusi oneri finanziari per la finanza pubblica con riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4, prevede un'autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dall'articolo 5, con individuazione della copertura finanziaria; al riguardo è stata predisposta la prescritta relazione tecnica.
Articolo 7.
L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.